6 LUGLIO 2017
Sono state emanate dall’Inps, con Circolare 5 luglio 2017, n. 107 , le istruzioni operative per l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale – nella forma del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale – disciplinate dall’art. 54 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione n. 96/2017 . La norma introduce infatti una diversificazione tra le prestazioni svolte nell’ambito familiare e quelle a favore di soggetti in regime di attività professionale o impresa.
Per ciascuna tipologia contrattuale l’Istituto previdenziale delinea l’oggetto della prestazione, la misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché le modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.
La circolare precisa, al riguardo, che per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore ad € 5.000;
per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore ad € 5.000;
per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore ad € 2.500.
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, cioè al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Ai fini dell’accesso alle prestazioni del LF e del Cpo, prestatori e utilizzatori devono registrarsi, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/ Prestazioni Occasionali.
Gli utilizzatori dovranno poi scegliere, al momento della registrazione, se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previste tre distinte opzioni:
per le Pubbliche Amministrazioni;
per le imprese agricole;
per gli altri utilizzatori.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.
I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo.
Al riguardo, è opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 3 luglio 2017, n. 81/E- ha comunicato di aver istituito due nuove causali contributo, su richiesta dell’INPS, per consentire il versamento dei corrispettivi per le nuove prestazioni occasionali, ex art. 54-bis , D.L. n. 50/2017.
Nello specifico, sono state istituite le causali:
“LIFA” – “Finanziamento del Libretto Famiglia per l’accesso a prestazioni di lavoro occasionale – art. 54-bis D.L. n. 50/2017”;
“CLOC” – “Finanziamento del contratto di lavoro occasionale – art. 54-bis D.L. n. 50/2017”.