Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal citato decreto n. 92/2017, la cui entrata in vigore è dello scorso 5 luglio 2017:
definizione dell’attività di “compro-oro”: attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva o in via secondaria rispetto all’attività prevalente;
istituzione di un registro degli “operatori compro-oro” professionali (obbligatorio per gli operatori diversi dalle banche); grazie a tale elenco, istituito presso l’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), l’esercizio dell’attività di compro oro è riservata agli operatori iscritti nel registro; inoltre, propedeutica all’iscrizione è la verifica del possesso della licenza per l’attività in materia di oggetti preziosi di cui all’art. 127 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza;
obbligo di identificazione della clientela: prima di eseguire l’operazione l’operatore deve identificare il cliente in base alla normativa antiriciclaggio;
limite di 500 euro per l’uso del contante: la soglia per l’uso del contante è ridotta da 1.000 euro a 500 euro; le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro possono essere eseguite esclusivamente con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente;
tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro: gli operatori sono obbligati ad utilizzare un conto corrente dedicato esclusivamente a tali transazioni finanziarie;
per ogni operazione di compro-oro effettuata, è necessario compilare una scheda, numerata progressivamente indicante una serie di elementi, fra i quali:
i dati identificativi del cliente,
il prezzo pagato e il mezzo di pagamento,
la descrizione sintetica dell’oggetto prezioso,
la quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto,
due fotografie dell’oggetto prezioso ecc.;
a compravendita avvenuta gli operatori rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni sopra elencate.
conservazione: i dati identificativi dei clienti, le schede numerate e copia della la ricevuta riepilogativa vanno conservati per 10 anni;
segnalazione delle operazioni sospette: gli operatori compro oro sono tenuti ad inviare all’UIF le segnalazioni di operazioni sospette, secondo la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, che è entrato in vigore lo scorso 4 luglio 2017).