Diffusa la circolare con i primi chiarimenti
Debutta il principio di cassa per determinare la base imponibile ai fini IRPEF e IRAP delle imprese in contabilità semplificata. A partire dal periodo d’imposta 2017, il reddito delle imprese minori sarà calcolato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati nell’anno e ai costi effettivamente pagati. Con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, vengono illustrate le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 al regime di determinazione del reddito riservato ai soggetti in contabilità semplificata.
A chi si applica il nuovo regime
Sono ammessi alla contabilità semplificata le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR, le società di persone, gli enti non commerciali, le società di fatto che nell’anno precedente non hanno superato 400.000 € di ricavi, se svolgono attività di prestazioni di servizi o 700.000 €, se svolgono altre attività. I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi annui non superiori alle soglie indicate, possono tenere la contabilità semplificata già dal primo anno.
La determinazione del reddito per “cassa”
Le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi (di cui all’articolo 85 del TUIR) e degli altri proventi (di cui all’articolo 89 del TUIR) percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso. Questi ricavi e proventi concorrono alla formazione del reddito d’impresa all’atto dell’effettiva percezione ovvero secondo il criterio di cassa. Tuttavia, continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal testo unico i componenti reddituali (positivi e negativi) la cui disciplina è espressamente richiamata dall’art. 66 del TUIR. Si tratta sia di componenti che partecipano alla determinazione del reddito “per competenza” (come, ad esempio, ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze e minusvalenze) che ordinariamente “per cassa” (come, ad esempio, interessi di mora).
Rimanenze finali, ok alla deduzione
Nel primo anno in cui si applica il regime di cassa, le imprese minori possono dedurre integralmente le rimanenze finali che hanno contribuito a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza. Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede, quindi, la rilevanza nel 2017, come componente negativo, dell’intero importo delle rimanenze finali 2016.
Criterio di cassa anche per l’IRAP
La legge di bilancio 2017 è intervenuta anche sulle modalità di determinazione della base imponibile Irap delle imprese minori.
Per questi soggetti, il valore della produzione netta è calcolato applicando le stesse regole previste per la determinazione dell’imposta sul reddito.
Come per l’IRPEF, tutti i componenti che hanno già concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima del passaggio a quello nuovo, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini IRAP degli esercizi successivi.
I nuovi obblighi contabili
Per adeguarli al nuovo regime di cassa, la legge di bilancio 2017 ha riorganizzato anche gli adempimenti contabili delle imprese minori.
In particolare, il nuovo articolo 18, riformando la disciplina precedente, prevede che, ai fini contabili, le imprese minori possono scegliere di:
a) istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti. In questo caso tali registri coesistono con i registri IVA, ove obbligatori;
b) utilizzare, come in passato, i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA;
c) utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA. Resta fermo l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.
Nelle ipotesi a) e b) le registrazioni dovranno essere eseguite non oltre 60 giorni dalla data dell’incasso del ricavo o dal pagamento della spesa, mentre i componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Regime di cassa: dentro o fuori
Il regime di cassa rappresenta il regime naturale delle imprese in contabilità semplificata; non è necessario, quindi, inoltrare alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria. Possono scegliere di applicare il regime di cassa anche i forfettari che, in tal caso, devono esprimere una specifica opzione. L’uscita dal regime di cassa avviene per superamento dei limiti previsti dal comma 1 dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero esercitando l’apposita opzione per il regime di contabilità ordinaria. (comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 aprile 2017).