LE NOVITA’ D.L. 50/2017 IN MATERIA DI VISTO DI CONFORMITA’

Per effetto dell’entrata in vigore del decreto 50/2017 (la cosiddetta Manovra Correttiva 2017), sono cambiate, ai fini della compensazione, le disposizioni per il visto di conformità 2017 sui crediti IVA, IRPEF, IRAP e IRES.
Il visto di conformità (c.d. visto leggero) è una sigla che deve essere apposta dai soggetti autorizzati sulle dichiarazioni dei professionisti che intendono fruire delle compensazioni effettuate tra crediti e debiti di diversa natura, se oltre una certa soglia.
Tale adempimento, prima previsto solo per i crediti IVA, è diventato obbligatorio anche per le compensazioni relative alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’IRAP.
Dal 25 aprile 2017 è entrato in vigore il nuovo limite ai crediti con obbligo di visto di conformità, che passa dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro, aspetto rilevante ai fini della copertura assicurativa.
In base a questa novità, tutti i contribuenti che intendono compensare un eventuale credito IVA, IRPEF, IRAP e IRES, dovranno obbligatoriamente richiedere l’apposizione del visto sulla propria dichiarazione.
Una nota: Sono state espresse alcune perplessità sulla data di decorrenza del provvedimento. Poiché il D.L. 50/2017 non precisa nulla a tale proposito, è ritenuto comunemente che l’efficacia possa decorrere immediatamente.