La nuova comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Pubblicati il modello e le istruzioni

Entro il prossimo 31 maggio 2017 i soggetti passivi IVA, salvo casi di esonero, dovranno procedere alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA introdotta ad opera del D.L. n.193/2016.

Con il provvedimento direttoriale del 27/03/2017, n.58793 è stato approvato il modello di comunicazione che risulta composto dal frontespizio, che contiene i dati anagrafici e la sottoscrizione, e dal quadro VP nel quale si dovranno riportare i dati delle liquidazioni IVA.

Come noto, il D.L. n. 193/2016 , oltre al nuovo spesometro, ha previsto l’introduzione della nuova comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Nel dettaglio la nuova comunicazione prevede che dall’anno d’imposta 2017 i soggetti passivi IVA dovranno inviare per via telematica (direttamente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all’art.3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. n.322/1998), in base alle scadenze più avanti riportate, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell’imposta effettuate ai sensi dell’art.1, commi 1 e 1-bis del D.P.R. n.100/1998 nonché degli artt.73, comma 1, lett. e), e 74, comma 4 , del D.P.R. n. 633/1972. Le modalità operative dovevano essere stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tale Provvedimento è stato pubblicato il 27/03/2017; con esso è stato approvato il modello di comunicazione con le relative istruzioni nonché le specifiche tecniche di trasmissione. Considerato che la comunicazione in esame è trimestrale, i soggetti con liquidazione IVA mensile dovranno comunicare ad ogni scadenza i dati delle tre liquidazioni IVA mensili.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione delle liquidazioni IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno non vengano meno le citate condizioni di esonero.

Si fa presente, inoltre, che tale comunicazione andrà eseguita anche nel caso in cui la liquidazione IVA sia con eccedenza a credito. Invece, ad oggi non è chiaro se sussista l’obbligo di comunicazione qualora nel trimestre di riferimento non siano state effettuate operazioni (neanche le istruzioni risolvono tale casistica).

Sono esonerati dall’adempimento i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del D.P.R. n.633/1972, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. n.331/1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 , della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. 6 luglio 2012, n. 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6 del D.P.R. n.633/1972;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, comma 6 , che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art.44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art.74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

Bonus per l’acquisto di strumenti musicali nuovi

Con il provvedimento n. 50771 del 14/03/2017, l’Agenzia delle Entrate fornisce le modalità attuative per l’attribuzione del contributo 2017 legato all’acquisto di uno strumento musicale nuovo, nonché del correlato credito d’imposta a favore dell’esercente venditore.

Si ricorda, infatti, che l’articolo 1, comma 626, della L. 232/2016, riconosce, per l’anno in corso, in favore degli studenti iscritti:

  • ai licei musicali;
  • ai corsi preaccademici;
  • ai corsi del precedente ordinamento;
  • ai corsi di diploma di I° e di II° livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

 

un contributo una-tantum per l’acquisto, da effettuarsi nel 2017, di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi o comunque considerato “affine” o “complementare”.

Per accedere al bonus, fissato in misura pari al 65% del prezzo finale nel limite massimo di 2.500 €, è necessario:

  • essere in regola con il pagamento delle tasse dovute per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o 2017-2018;
  • richiedere all’istituto un certificato di iscrizione che riporti alcuni dati principali (cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi) da consegnare al rivenditore all’atto dell’acquisto.

 

Si noti che coloro che hanno già beneficiato dell’agevolazione nel 2016 possono godere di nuovo del contributo ma al netto di bonus già fruito.

Trattasi, in pratica, di un vero e proprio sconto sul prezzo di vendita anticipato dal rivenditore o produttore. Proprio tale sconto si tramuta in un credito d’imposta per l’esercente, fino a concorrenza però dei 15 milioni di euro  disponibili, che verranno assegnati in ordine cronologico.

A tal fine, all’atto della vendita, il rivenditore/produttore deve comunicare all’Agenzia:

  • il proprio codice fiscale;
  • il codice fiscale dello studente;
  • il codice fiscale dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione;
  • lo strumento musicale;
  • il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto.

 

La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata dal prossimo 20 aprile utilizzando i canali telematici Entratel o Fisconline, anche tramite intermediario.

A seguito dell’invio, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del bonus, tenendo peraltro conto dell’eventuale contributo già utilizzato dallo studente nel 2016.

L’esercente potrà utilizzare il credito d’imposta a partire del secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta.

L’utilizzo del credito potrà avvenire attraverso il meccanismo della compensazione con presentazione del modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, indicando il codice tributo 6865.

Pronto il software per chiedere il credito d’imposta per la videosorveglianza

È disponibile da ieri il software di compilazione dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta riconosciuto dalla legge di Stabilità 2016 (Legge 28 Dicembre 2015, n. 208) per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

Al riguardo si tenga presente che:

  1. le domande potranno essere presentate fino al prossimo 20 marzo (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2017);
  2. vi possono accedere tutte le persone fisiche che nel 2016 hanno sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme, nonché spese relative ai contratti stipulati con istituti di vigilanza a protezione di immobili non adibiti ad attività di impresa o lavoro autonomo;
  3. il credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione;
  4. per le spese sostenute in relazione ad immobili adibiti promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50%.

 

Le novità 2017 sulla detrazione per interventi di risparmio energetico

L’ articolo 1 comma 2 della L. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha disposto la proroga:

  • al 31 dicembre 2017 della detrazione Irpef/Ires nella misura del 65% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica;
  • al 31 dicembre 2021 per gli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

 

Sempre con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali è stato inserito nel D.L. 63/2013 il nuovo comma 2-quater il quale prevede che per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021:

  • la detrazione spetti nella misura del 70% nel caso in cui gli interventi interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • la medesima detrazione spetti nella misura del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media definita dal D.M. 26 giugno 2015.

 

Per tali interventi viene previsto un limite massimo di spesa non superiore a 40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Inoltre, il successivo nuovo comma 2-quinquies prevede che la sussistenza delle condizioni previste per poter beneficiare delle aliquote di detrazione potenziale al 70% e al 75% debba essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. 26 giugno 2015.

Sarà di competenza dell’ENEA effettuare i controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

Per quanto riguarda le tipologie di interventi agevolabili non sono state previste modifiche rispetto al 2016:

 

Cessione del credito

Già a decorrere dal 1° gennaio 2016 per effetto delle disposizioni contenute nell’ articolo 1 comma 74 della legge di Stabilità 2016 era stata prevista la possibilità:

  • per le spese sostenute dal 1.01.2016 al 31.12.2016,
  • per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali,
  • da soggetti “incapienti” di cui all’ articolo 11, comma 2, e all’ articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Tuir,

 

di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che avevano effettuato gli interventi agevolabili; il D.M. 22 marzo 2016 ne ha disposto le modalità attuative. Tale possibilità è stata prorogata alle medesime condizioni anche per l’anno 2017.

L’articolo 1 al comma 2 della legge di Stabilità 2017 ha poi previsto che:

  • per gli interventi di cui al comma 2-quater (interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media definita dal D.M. 26 giugno 2015),
  • per le spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2017,

 

i soggetti beneficiari della detrazione (non solo quelli “incapienti”) possano optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati (diversi da istituti di credito e intermediari finanziari), con la facoltà di successiva cessione del credito.

Dovrà essere emanato, entro l’1 marzo 2017 un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate con le modalità di attuazione di tale disposizione.

Super ammortamento per beni strumentali nuovi acquisiti tramite “leasing”

Come individuare l’incremento del costo di acquisizione per determinare l’aumento del canone annuo di leasing deducibile

Ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, è stata prevista l’operatività di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (cd. “super ammortamento” o “maxi ammortamento”).

Tale particolare agevolazione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi tramite una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell’IRES e dell’IRPEF, l’imputazione all’esercizio sociale o al periodo d’imposta di quote di ammortamento e di canoni di locazione finanziaria più elevati.

Si analizzano le modalità procedurali inerenti alle acquisizioni di beni strumentali nuovi tramite locazione finanziaria, al fine di individuare l’incremento del costo di acquisizione del 40%, che determina un aumento del canone annuo di leasing fiscalmente deducibile.